La marcatura CE serramenti è entrata in vigore a seguito della direttiva 89/106/CEE poi abrogata e modificata con il Regolamento (UE) n 305/2011. Le sanzioni, però, entrano con l’entrata in vigore del D.lgs 106/2017 di cui parleremo in seguito.
La marcatura CE serramenti rappresenta uno strumento di difesa per i consumatori di tutta la Comunità Europea. Infatti, è stato adottato da ogni Paese dell’Unione a tutela delle persone che acquistano infissi e accessori.
Tuttavia, la marcatura CE serramenti è anche un modo per i serramentisti di dichiarare la conformità dei propri prodotti alle norme europee. È un modo per attestare che abbiano la qualità e i requisiti per poter entrare nel mercato europeo. Ma a cosa serve il marchio nel dettaglio?
Marcatura Ce Serramenti: a cosa serve?
Il marchio CE è un contrassegno da apporre su determinati prodotti, tra cui anche porte e finestre.
Si tratta di un’autocertificazione con cui il produttore attesta la conformità del prodotto rispetto ai requisiti essenziali affinché quel prodotto possa essere commercializzato nell’UE.
Possiamo dire, quindi, che il marchio CE ha reso possibile l’abbattimento delle barriere nell’Unione alla libera circolazione dei prodotti. Senza, però, dimenticare di regolamentare lo scambio dei beni nel Mercato Unico Europeo.
Infatti, con la marcatura CE serramenti abbiamo regole e condizioni, responsabilità e obblighi, affinché il prodotto commercializzato sia conforme ai requisiti di base stabiliti per legge.
Marcatura Ce Infissi: dichiarazione di prestazione
Il regolamento UE n. 305/2011 fornisce una serie di norme che specificano obblighi, responsabilità e requisiti minimi del serramento. L’articolo 6 (Capo II) riporta i contenuti specifici della dichiarazione di prestazione. Ovvero, quel documento che attesta l’immissione del prodotto all’interno del mercato europeo.
Nella dichiarazione il fabbricante indica in particolare:
- Qual è il tipo di prodotto cui si redige la dichiarazione e quali sono gli usi previsti;
- Quali sono le modalità e i sistemi di verifica del prodotto e delle sue caratteristiche prestazionali.
Una volta redatta la dichiarazione, il fabbricante può apporre la marcatura CE serramenti in modo tale che sia visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione. Va da sé che tutti coloro i quali commercializzano il prodotto hanno degli obblighi.
Marcatura Ce Serramenti Obbligo
La marcatura CE serramenti è obbligatoria dal febbraio 2010. Ecco perché i prodotti che non recano il marchio, ovvero le due lettere CE, non hanno il lasciapassare in Europa. In altre parole, chi non rispetta le norme afferenti al marchio non può vendere i propri prodotti.
Ciò perché il marchio non è una semplice etichetta, ma un’attestazione di sicurezza dei prodotti commercializzati. Perciò, il fabbricante garantisce che gli infissi venduti siano conformi ai requisiti minimi di sicurezza, assumendosi la responsabilità della dichiarazione da lui redatta.
Ci sono tre diversi operatori economici che hanno obblighi e responsabilità: il fabbricante o un suo mandatario, l’importatore, il distributore. Tutti hanno l’obbligo di immettere sul mercato e far circolare solo prodotti conformi al marchio.
Le pene sono stabilite dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 106.
Marcatura Ce Infissi Alluminio: sanzioni
L’articolo 19 del d.lgs 106/2017 riporta le sanzioni previste per chi non assolve agli obblighi previsti dalla legge.
C’è una sanzione per tutti coloro i quali non rispettano la normativa sul marchio:
- il fabbricatore che viola gli obblighi di dichiarazione di prestazione (da 1.000 euro a 4.000 euro);
- il costruttore che utilizza prodotti non conformi (da 4.000 euro a 24.000 euro);
- l’operatore economica che non vigila sui prodotti da lui commercializzati (da 4.000 euro a 24.000 euro;
- tutti coloro i quali non attestano il vero (da 2.000 euro a 12.000 euro).
Nella norma puoi trovare tutti i dettagli sulle sanzioni e le pene previste per infrazioni più gravi.
Normativa Marcatura Ce Serramenti
La marcatura CE serramenti è regolamentata da un sistema di norme, affinché tutto il sistema benefici di prodotti di qualità e sicuri per il consumatore.
Di seguito riportiamo le norme che hanno segnato il percorso per l’attuazione del marchio:
- Direttiva 89/106/Cee (Cpd)
- Dpr 246/93: Decreto Di Attuazione Della Direttiva 89/106 Cee (CPD)
- Regolamento Ue Prodotti Da Costruzione 305/2011 (CPR)
- Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, N. 106.
A queste si aggiungono le seguenti norme armonizzate per i serramenti. Sono le EN:
- 13241 – Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali;
- 14351-1 Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali
- 16034 Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo
Marcatura CE e detrazioni fiscali
Un ultimo concetto da esprimere chiaramente e che è stato oggetto di discussione negli ultimi mesi viene da ENEA. Nel marzo del 2020, infatti, l’ente ha rilasciato il nuovo vademecum serramenti per ottenere l’Ecobonus.
Il vademecum dichiara esplicitamente che per ottenere le detrazioni fiscali è obbligatorio il marchio CE. La marcatura deve essere inserita nell’area Documentazione tecnica, ovvero tutti quei documenti che l’acquirente deve conservare e inviare a Enea.
Con questo nuovo aggiornamento, quindi, è ormai chiaro che il bonus verrà erogato esclusivamente a quei serramenti che siano conformi alle regole dell’UE. In altre parole, chi non acquista prodotti con marchio CE non può usufruire delle agevolazioni fiscali.
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