L’Ecobonus è una misura per la riqualificazione energetica degli edifici grazie alla quale è possibile ottenere una detrazione del 50% o del 65% sulle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico.
L’Ecobonus nasce con la Finanziaria 2007, con l’intento di ridurre la spesa energetica degli edifici. Questa misura, introdotta dalla direttiva 2002/91 della Comunità Europea, ha anche stabilito quali dovessero essere i criteri per valutare gli edifici. In particolare, era necessario concentrarsi sul miglioramento energetico di una struttura a seguito di lavori come la sostituzione dei serramenti.
Grazie all’Europa, quindi, abbiamo ereditato la certificazione energetica degli edifici. Questa valutazione serve al consumatore finale per risparmiare in bolletta.
Ecobonus 110 e Decreto Rilancio
Con il Decreto Rilancio è nato l’Ecobonus 110% noto anche come Superbonus 110%, l’incentivo statale per il risparmio energetico e la prevenzione antisismica.
Grazie ad esso è possibile ottenere una super detrazione del 110% rispetto ai costi sostenuti per lavori edilizi di efficientamento energetico e interventi antisismici, precedentemente sostenuti a partire dal 1° luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020.
Recentemente però la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha disposto la proroga del superbonus del 110% fino al 30 giugno 2022, misura per la quale è determinante l’approvazione da parte della Commissione Europea.
Bisogna però tenere presente che con il cambio di Governo e la conseguente sostituzione dei Ministri e Sottosegretari, non è detto che la proroga voluta dalle precedenti cariche continui a essere valida fino al 2022. È necessario fare una valutazione più ad ampio raggio rispetto al futuro.
Con l’Ecobonus 110, convertito in legge 77, è possibile effettuare diversi interventi per l’efficientamento energetico, per la prevenzione degli eventi sismici, per l’installazione di impianti fotovoltaici e di impianti di ricarica delle auto elettriche.
Successivamente alla legge 104/2020 di Agosto, dove sono state apportate delle modifiche, il decreto ha subito altre migliorie all’art. 119, con la pubblicazione della legge di Bilancio 2021.
Ci sono però anche restrizioni e requisiti da rispettare per poter accedere a questo super sconto.
Iniziamo da questo assunto: non possiamo usufruire dell’Ecobonus 110 soltanto cambiando gli infissi. Infatti, questa agevolazione rientra in un quadro più ampio di interventi di ristrutturazione della casa.
FAQ Ecobonus
ALsistem Calabria risponde alle domande più frequenti sull’Ecobonus.
Gli interventi ammessi variano in base alla detrazione e sono:
- Detrazione fiscale 50%: posa in opera e sostituzione infissi, serramenti, schermature solari, caldaie a biomassa o a condensazione in Classe A;
- Agevolazione al 65%: sostituzione di caldaie in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, pompe di calore, generatori ibridi e altri sistemi di riscaldamento compresa la coibentazione dell’involucro.
Ci sono tre tipi di lavori che ci permettono di accedere all’agevolazione e sono contenuti nell’art.119 aggiornato a fine dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale della legge di Bilancio 2021.
I tipi di interventi sono tre e sono relativi a:
- Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In altre parole, si tratta di un intervento sulla superficie disperdente dell’involucro edilizio. La spesa non deve superare i 60.000 € per numero di unità immobiliare;
- Sostituzione di impianto termico esistente con un impianto centralizzato in edifici con più unità immobiliari. In questo caso, l’intervento riguarda gli impianti di climatizzazione invernale da sostituire con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda. Questi impianti centralizzati possono essere alimentati con diversi sistemi:
- Caldaia a condensazione di classe A;
- Pompe di calore;
- Sistemi ibridi;
- Impianti geotermici;
- Sostituzione di impianto di riscaldamento con nuovo impianto centralizzato per gli edifici unifamiliari. L’impianto può essere dei medesimi tipi elencati al secondo punto, ad eccezione della caldaia a condensazione di classe A.
I requisiti di accesso si trovano al comma 3 del decreto Rilancio e fanno riferimento alla legge 90/2013 relativa alla prestazione energetica degli edifici.
La nuova norma dispone che, per accedere alla detrazione, gli interventi madre debbano migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio di due classi o della classe più alta.
Come si fa a dimostrare la prestazione energetica? Con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E), uno prima e un altro post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.
Sì, se insieme al rinnovo dei serramenti per migliorare la prestazione energetica della tua casa ci aggiungi anche gli interventi madre riportati prima.
Al comma 9 del Decreto Rilancio la norma indica come beneficiari dell’agevolazione i condomini, Istituti autonomi case popolari (IACP) e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Infine, possono accedere al super bonus le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma non sulla seconda casa, con una eccezione.
Per quanto riguarda le seconde case, è possibile richiedere l’incentivo solo se si tratta di una villetta o una villa unifamiliare o se sono due edifici indipendenti, quindi con un accesso autonomo dall’esterno. È possibile chiedere la detrazione al 110% per le seconde case che si trovano in condominio.
Per chi abita in un condominio e deve fare dei lavori di efficientamento energetico le detrazioni partono dal 70%.
È il caso dei condomini che necessitano di coibentare l’involucro. A seconda di quanto è grande la superficie interessata l’agevolazione cresce fino al 75% delle spese sostenute. Inoltre, l’ecobonus arriva perfino all’85% se i lavori interessano edifici siti in zone sismiche.
Ad ogni modo, questo maxi–ecobonus sarà attivo fino alla fine del 2021 e interesserà gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni.
Il meccanismo prevede la detrazione fiscale distribuita in dieci quote annuali. Vale a dire che non sarà più possibile richiedere lo sconto immediato in fattura. Ma ci sono delle eccezioni che riguardano proprio i condomini.
Sì. Il Decreto Rilancio ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari. Ciò varrà per tutto il 2021.
Ci sono però dei requisiti per chiedere lo sconto in fattura, ovvero:
- Deve trattarsi di una sostituzione o modifica degli infissi che già ci sono in casa o in generale nell’edificio;
- L’operazione deve riguardare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- I nuovi infissi devono avere un valore di trasmittanza termica (Uw), inferiore o uguale al valore in tabella 2 del D.M.
L’Ecobonus scontato in fattura e con cessione del credito del 50%, è concesso ai condomini. Infatti, lo troviamo per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
La definizione di “ristrutturazione importante” è inserita nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Ecobonus 2021: conclusioni
Nel 2020 nasce una nuova agevolazione fiscale: l’Ecobonus 110%, una maxi-detrazione che unisce il già noto ecobonus per il risparmio energetico e il sisma bonus.
Ci siamo soffermati sugli interventi di riqualificazione energetica con cui possiamo accedere a questa super agevolazione.
Gli interventi trainanti, cioè quelli che devono per forza essere effettuati per poter accedere al bonus, sono tre. Riguardano il cappotto termico, la sostituzione di impianti di climatizzazioni invernali esistenti per parti comuni di edifici e per edifici unifamiliari.
Basta uno solo di questi interventi per far scattare l’agevolazione al 110%.
Va da sé che se ci aggiungiamo la sostituzione degli infissi, anche questo intervento otterrà lo sgravio fiscale al 110%. Ma solo se la sostituzione degli infissi rientra in questo quadro di interventi, altrimenti vale la detrazione al 50%.
La documentazione è tutto per poter accedere agli sgravi fiscali. APE, asseverazione e tutta la documentazione necessaria da inviare all’ENEA sono essenziali, anche per evitare future sanzioni.
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